Art. 19.

      1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
      2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito dei contrassegni di cui all'articolo 8. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
      3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 8, i partiti o i gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale.
      4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
      5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici elettorali regionali comunicano l'elenco delle liste e degli elenchi ammessi, con un esemplare dei relativi contrassegni, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente a quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».